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Sez. 1, Ordinanza n. 11911 del 25/06/2004 (Rv. 573927 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento - Opposizione - Successiva proposizione del regolamento di competenza da parte del fallito - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573927-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Proposta opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, al debitore non è consentito impugnare la medesima sentenza con il rimedio del regolamento di competenza, essendo quest'ultimo consentito, successivamente all'impugnazione ordinaria, soltanto "alle altre parti", a quelle, cioè, che non si siano già avvalse dell'impugnazione ordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)