Sez. 1, Ordinanza n. 11911 del 25/06/2004 (Rv. 573927 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento - Opposizione - Successiva proposizione del regolamento di competenza da parte del fallito - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Proposta opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, al debitore non è consentito impugnare la medesima sentenza con il rimedio del regolamento di competenza, essendo quest'ultimo consentito, successivamente all'impugnazione ordinaria, soltanto "alle altre parti", a quelle, cioè, che non si siano già avvalse dell'impugnazione ordinaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)