Sez. 5, Sentenza n. 9667 del 24/07/2000 (Rv. 538697 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Iniziate sotto la vigenza del d.P.R. n. 645 del 1958 ma concluse dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 597 del 1973 - Disciplina applicabile - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE
Concorrendo, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973, le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi, alla formazione del reddito complessivo per il periodo di imposta in cui dette operazioni sono state concluse, la tassazione delle medesime, anche quando esse rappresentino l'esito di operazioni iniziate sotto l'impero della previgente (e sostituita senza retroattività) normativa di cui al d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, è soggetta alle disposizioni del citato d.P.R. n. 597 del 1973, allorché la conclusione delle operazioni in questione, con la rivendita del bene, debba intendersi intervenuta dopo l'entrata in vigore di queste ultime disposizioni. In tale ipotesi, in caso di plusvalenza conseguita per differenza fra prezzo reale di acquisto e prezzo reale di vendita di un determinato bene, la differenza deve essere computata in relazione non già al valore del bene, ma al corrispettivo effettivamente conseguito, salva rimanendo peraltro la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di dimostrare, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - anche attraverso presunzioni semplici - la diversità fra il prezzo dichiarato nell'atto di vendita e quello realmente conseguito.
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)