Sez. 5, Sentenza n. 25326 del 15/12/2010 (Rv. 615369 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Plusvalenze - Computo - Principio di competenza - Applicabilità - Rateizzazione del prezzo - Esclusione dal calcolo della plusvalenza della parte di reddito non percepita nell'anno di imposta - Legittimità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE
In tema di IRPEF e con riguardo ai redditi derivanti da operazioni speculative, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, atteso che la norma fa riferimento alla "conclusione delle operazioni", la quale si realizza con la stipulazione del contratto, il computo della plusvalenza va effettuato operando il raffronto tra la somma dichiarata come prezzo di vendita dell'immobile e la somma dichiarata all'atto dell'acquisto dell'immobile medesimo, e perciò in base al principio di competenza e non di cassa. Ne consegue che, persino in caso di rateizzazione del prezzo, la parte di reddito percepita successivamente al periodo d'imposta non può essere esclusa dal calcolo della plusvalenza, nè è possibile detrarre una somma a titolo di interessi per la dilazione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)