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Sez. 3, Sentenza n. 8393 del 27/05/2003 (Rv. 563602 - 01)

MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Beni immobili e mobili registrati - Mandato ad alienare - Inammissibilità - Effetti della vendita - Obbligo del mandatario di procurare all'acquirente la intestazione del bene - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563602-01

MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE

Il mandato ad alienare senza rappresentanza non è ammissibile, in modo particolare per i beni immobili e mobili registrati. Ne consegue che la vendita, in caso di mancata spendita del nome del mandante, non comporta altro effetto che quello di obbligare il mandatario a procurare all'acquirente la intestazione del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1706

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)