Sez. 3, Sentenza n. 8393 del 27/05/2003 (Rv. 563602 - 01)
MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Beni immobili e mobili registrati - Mandato ad alienare - Inammissibilità - Effetti della vendita - Obbligo del mandatario di procurare all'acquirente la intestazione del bene - Sussistenza.
MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE
Il mandato ad alienare senza rappresentanza non è ammissibile, in modo particolare per i beni immobili e mobili registrati. Ne consegue che la vendita, in caso di mancata spendita del nome del mandante, non comporta altro effetto che quello di obbligare il mandatario a procurare all'acquirente la intestazione del bene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1706
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)