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Sez. 1, Sentenza n. 10522 del 07/12/1994 (Rv. 489092 - 01)

MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Mandato ad alienare - Mandatario - Poteri - Limiti - Effetti.
Stato
decisa il 1994-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489092-01

MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE

Nel mandato ad alienare - come nella commissione, quando abbia ad oggetto tale tipo di mandato - è ravvisabile un contratto in cui l'effetto traslativo dei beni, derivante dal consenso manifestato dalle parti (art.1376 cod. civ.), non si verifica immediatamente, essendo sospensivamente condizionato al compimento dell'alienazione gestoria del bene da parte del mandatario - commissionario, il quale, pertanto, in base alle regole del mandato senza rappresentanza, ha il potere di trasferire validamente il bene, che forma oggetto del contratto, al terzo, in nome proprio e per conto del committente, senza necessità di disvelare l'esistenza del mandato, né di dar luogo ad alcun negozio di ritrasferimento del bene medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1706, Cod. Civ. art. 1731

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)