Sez. L, Sentenza n. 23625 del 22/11/2010 (Rv. 615729 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Attività giornalistica - Nozione - Requisiti - Fattispecie relativa a prestazioni lavorative di giornalisti RAI presso il Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale (CCISS - Viaggiare informati).
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE
Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con riguardo alle prestazioni lavorative svolte presso il Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale (CCISS - Viaggiare informati), ritenute di natura giornalistica, non aveva considerato il quadro normativo di riferimento e la convenzione tra la RAI e il Ministero dei lavori pubblici che imponeva alla RAI di attenersi, nella diffusione delle informazioni, ai criteri definiti dal CCISS e, dunque, aveva omesso di valutare se, in relazione agli obblighi assunti, residuassero i necessari margini di autonomia richiesti per lo svolgimento di prestazioni giornalistiche).
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST., Legge 30/12/1988 num. 556, Decreto Legge 04/11/1988 num. 465 art. 5, DM Lavori pubblici 08/05/1990
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)