Sez. L, Sentenza n. 5162 del 12/03/2004 (Rv. 571104 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Nozione - Requisiti - Grafico - Natura giornalistica dell'attività - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie.
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE
Costituisce attività giornalistica - intesa come prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione - l'attività svolta dal grafico il quale, mediante l'espletamento di attività inerenti la progettazione e la realizzazione della pagina di giornale, esprime con la collocazione del singolo pezzo giornalistico, come pure mediante la scelta dei caratteri tipografici con i quali lo stesso viene riportato sulla pagina, una valutazione sulla rilevanza della notizia, valutazione rapportata ad un giudizio sulla idoneità del fatto ivi riferito ad incidere sul convincimento del lettore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, tenuto conto di un accordo intercorso tra editore e organizzazioni sindacali, con finalità transattive, in ordine all'inquadramento come grafici di alcuni dipendenti, aveva ritenuto vincolante tale accordo anche ai fini della iscrizione presso l'INPS, accogliendo la domanda di accertamento previdenziale proposta dall'editore).
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)