Sez. 3, Sentenza n. 643 del 22/10/1984 Ud. (dep. 19/01/1985) Rv. 167494 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - PRELIEVO DEI FANGHI - SUSSIDI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI - OMISSIONE - TITOLARE DELL'IMPRESA - OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLO SMALTIMENTO - SUSSISTENZA DEL REATO IN CASO DI OMISSIONE.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - PRELIEVO DEI FANGHI - SUSSIDI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI - OMISSIONE - TITOLARE DELL'IMPRESA - OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLO SMALTIMENTO - SUSSISTENZA DEL REATO IN CASO DI OMISSIONE.*
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 conferma l'Obbligo, già contenuto nella legge 10 maggio 1976, n. 319 (legge merli) del titolare della impresa di provvedere a sue spese, direttamente o indirettamente, allo smaltimento dei fanghi. Nè il mancato intervento degli enti locali con sussidi o con propri mezzi può giustificare lo inadempimento da parte dei soggetti titolari della impresa, cui è rivolto dalla legge l'Obbligo di provvedere sanzionato penalmente. (Conf mass n 149182).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST., Legge 10/09/1982 num. 915 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)