Sez. 3, Sentenza n. 5507 del 27/03/1981 Ud. (dep. 03/06/1981) Rv. 149182 - 01
ACQUE - INQUINAMENTO - PRELIEVO DEI FANGHI DA PARTE DEL COMUNE - OMISSIONE - NON È ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELLA DITTA PRODUTTRICE - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
ACQUE - INQUINAMENTO - PRELIEVO DEI FANGHI DA PARTE DEL COMUNE - OMISSIONE - NON È ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELLA DITTA PRODUTTRICE - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
Il titolare della ditta, per effetto dell'art. 25 della legge n. 319/1976, è tenuto ad adottare, anche durante il periodo di mancato prelievo dei fanghi da parte del comune, tutte le misure necessarie ad evitare l'aumento dell'inquinamento e non limitarsi a sollecitare l'intervento dell'ente pubblico preposto per legge alla gestione dello smaltimento. In particolare è tenuto a predisporre ulteriori contenitori oltre a quelli già esistenti o ad installare un impianto di essiccazione dei fanghi, onde renderli perfettamente asciutti, così evitando che questi ultimi, accumulatisi in quantità eccessiva, trabocchino dall'impianto di depurazione, finendo nel corpo idrico ricettore degli scarichi. (nella specie la ditta addossava al comune la responsabilità del mancato smaltimento di fanghi residuati da processi produttivi, implicanti l'utilizzazione di rame, nichel e zinco e del conseguente inquinamento del corpo idrico ricettore, denominato cavo busca).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)