Sez. 2, Sentenza n. 2167 del 27/02/1998 (Rv. 513109 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - VENTENNALE | Esercizio di facoltà su bene altrui - Modalità e cessazione concordate - Atto di tolleranza - Esclusione - Potere di fatto - Insussistenza - "Interversio possessionis" - Condizioni.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - VENTENNALE
Se l'affaccio da una veduta su fondo altrui è disciplinato, anche nella durata, dalle parti, titolari dei rispettivi beni, non è configurabile né la tolleranza prevista dall'art. 1144 cod. civ., che prescinde da qualsiasi accordo, né un potere di fatto, corrispondente ad un diritto reale su bene altrui, perché non vi è contrasto con il titolare di esso. Pertanto per l'usucapione di tale diritto, da un lato è irrilevante il lungo tempo dell'esercizio della facoltà concessa; dall'altro è necessario che "l'interversio possessionis", successiva alla prevista cessazione della facoltà, sia idonea a manifestare "l'animus possidendi" (art. 1164 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1144, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)