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Sez. 2, Sentenza n. 5746 del 30/06/1987 (Rv. 454160 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DETENTORE - COMODATARIO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - SUSSISTENZA - ESERCIZIO DEL POTERE DI FATTO SULLA COSA PER MERA TOLLERANZA - TUTELA POSSESSORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454160-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DETENTORE - COMODATARIO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - SUSSISTENZA - ESERCIZIO DEL POTERE DI FATTO SULLA COSA PER MERA TOLLERANZA - TUTELA POSSESSORIA - ESCLUSIONE.*

A differenza della detenzione di una cosa conseguita a titolo di comodato che deriva da un contratto che, sebbene essenzialmente gratuito, attribuisce lo "ius detentionis" fino al termine pattuito o, se trattasi comodato senza Determinazione di durata, fino a quando il comodante non chieda la restituzione della cosa, la disponibilità del bene per tolleranza del proprietario o possessore è caratterizzata, oltre che dalla normale, ma non essenziale, brevità della stessa, soprattutto dall'animus, in chi la concede, di conservare tutte le facoltà connesse alla sua qualità di proprietario o di possessore e dalla consapevolezza, in chi la consegue, della inidoneità della concessione o "permissio" a far sorgere a suo favore un qualsiasi potere in contrasto con quello del permittente. Ne deriva che, mentre la detenzione di comodato, inquadrabile tra le cosidette detenzioni autonome o qualificate previste dal combinato disposto degli artt. 1140, secondo comma, e 1168, secondo comma, cod. civ., è tutelabile, nei confronti di chiunque la leda, con l'Azione possessoria di reintegrazione ed è suscettibile di mutamento in possesso in presenza di uno dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 1141 cod. civ., la disponibilità della cosa per tolleranza dell'avente diritto non comporta alcun effetto giuridico in capo all'utente e non è nemmeno suscettibile di tutela possessoria. (V 5299/81, mass n 416054; (V 6056/78, mass n 395871; (V 2657/69, mass n 342311; (Conf 5008/86, mass n 447680).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1803

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)