Sez. U, Sentenza n. 8275 del 10/10/1994 (Rv. 488053 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Trattamento di cassa integrazione guadagni - Effettuazione dei versamenti ai lavoratori da parte del datore di lavoro prima del provvedimento negativo di intervento della C.I.G. - Conseguente detrazione dei relativi importi dell'ammontare della contribuzione dovuta - Inammissibilità - Domanda giudiziale di recupero delle somme non versate all'istituto assicuratore - Devoluzione all'A.G.O. - Cognizione sulla legittimità del provvedimento di negazione dell'ammissione alla C.I.G. - Influenza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In tema di erogazione del trattamento di cassa integrazione guadagni, il datore di lavoro - il quale ha veste, nell'effettuazione dei relativi versamenti ai lavoratori, di "adiectus solutionis causa" o di mandatario "ex lege" dell'I.N.P.S., su cui grava l'obbligo integrativo - intanto può provvedere ai versamenti, compensandone poi gli importi con quello delle proprie obbligazioni contributive verso l'Istituto, in quanto quest'ultimo sia effettivamente gravato dall'obbligo suddetto. Consegue che, ove il datore di lavoro abbia visto rigettata la propria domanda di intervento della cassa integrazione, i pagamenti compiuti in favore dei lavoratori nelle more della pronuncia del provvedimento negativo costituiscono normale adempimento dell'obbligazione retributiva e non consentono la detrazione dei relativi importi dall'ammontare della contribuzione dovuta all'istituto assicuratore, la cui azione per il recupero delle somme non versategli per effetto di illegittima compensazione operata dallo stesso datore fa valere null'altro che il diritto soggettivo al pagamento dei contributi, nascente del rapporto assicurativo e tutelabile davanti al giudice ordinario, senza che ne risulti coinvolta la cognizione sulla legittimità del discrezionale provvedimento amministrativo di negazione dell'ammissione al trattamento di cassa integrazione.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 06/06/1975 num. 427 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)