Sez. L, Sentenza n. 415 del 19/01/1996 (Rv. 495499 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Annullamento d'ufficio dell'autorizzazione al trattamento di integrazione salariale - Versamenti eseguiti dal datore di lavoro a favore dei lavoratori - Natura di anticipazioni per conto dell'Istituto - Cessazione "ex tunc" - Credito del datore di lavoro nei confronti dell'I.N.P.S. opponibili in compensazione a contrapposti crediti contributivi dell'Istituto - Configurabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
L'annullamento d'ufficio da parte dell'INPS dell'autorizzazione al trattamento di integrazione salariale facendo venir meno retroattivamente nel datore di lavoro la qualità di mandatario per legge al pagamento in favore dei lavoratori delle prestazioni medesime impedisce di considerare le stesse come effettuate a titolo di anticipazioni per conto dell'istituto, con conseguente insussistenza in conseguenza del suddetto pagamento di un credito del datore di lavoro nei confronti dell'I.N.P.S., opponibile in compensazione a contrapposti crediti contributivi dell'istituto. 2
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 06/08/1975 num. 427 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)