Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15245 del 03/07/2014 (Rv. 631766 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE | Inabilità permanente - Grado di inabilità indennizzabile - Misura non inferiore al sei per cento - Necessità - Fondamento - Arrotondamenti - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE
In tema di inabilità permanente, il danno biologico da malattia professionale, o da infortunio sul lavoro, è indennizzabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 38, solo se è pari o superiore al sei per cento, con la conseguenza che un danno percentuale inferiore a tale soglia, sia pure per frazioni di punto, non dà diritto a indennizzo, dovendosi escludere la possibilità di un arrotondamento al punto superiore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte di una percentuale di inabilità, ritenuta dal consulente tecnico di ufficio, del cinque virgola settantacinque per cento, aveva riconosciuto, operando in tal modo un aumento al punto superiore, l'indennizzo in capitale per una percentuale pari al sei per cento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)