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Sez. L, Sentenza n. 21661 del 14/08/2008 (Rv. 604435 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE | Grado di inabilità indennizzabile - Misura non inferiore all'undici per cento - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604435-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE

In materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, alla stregua dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 - che richiede la riduzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per l'indennizzabilità delle inabilità permanenti derivanti sia da infortunio sul lavoro sia anche da malattia professionale - e la parte successiva dello stesso comma, che fa riferimento a gradi di inabilità a partire dall'undici per cento, la condanna dell'INAIL alla costituzione di una rendita per inabilità permanente presuppone l'accertamento della sussistenza di un grado di inabilità permanente superiore alla soglia minima del dieci per cento e, pertanto, a partire dall'undici per cento, atteso che la disposizione della norma citata fa chiaramente comprendere la volontà legislativa di considerare le percentuali di inabilità solo in termini di unità intere, senza valorizzare le frazioni di grado.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)