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Sez. 6 - , Sentenza n. 37446 del 08/10/2020 Ud. (dep. 23/12/2020) Rv. 280288 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE | Attenuante della dissociazione – Liberazione del sequestrato con richiesta di pagamento successivo del riscatto – Applicabilità dell’attenuante – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2020-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280288-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la liberazione del sequestrato a fronte dell'impegno di provvedere successivamente al pagamento del riscatto, esclude l'applicabilità della attenuante di cui all'art. 630, comma quarto, cod. pen., in quanto, per aversi dissociazione, non è sufficiente la liberazione dell'ostaggio, ma è necessario l'abbandono incondizionato dell'intenzione di protrarre la durata del sequestro e la rinuncia definitiva a conseguire il risultato economico o l'utile che ci si era prefissi di ricavare dal reato. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante che il sequestratore, al momento del rilascio, nutrisse fondati dubbi in ordine al mantenimento dell'impegno di pagare il riscatto assunto dalla vittima, in quanto tale obbligazione, per quanto difficilmente esigibile, costituiva ugualmente una utilità derivante dalla commissione del reato). (Conf.: n. 2822 del 1988, Rv. 177775).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)