Sez. 2, Sentenza n. 30852 del 10/04/2013 Ud. (dep. 18/07/2013) Rv. 257060 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE | Circostanza attenuante della dissociazione diretta alla liberazione del sequestrato - Concorso di persone - Comunicabilità ai concorrenti - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE
La circostanza attenuante speciale di cui all'art. 630, comma quarto, cod. pen. non si comunica ai concorrenti non utilmente attivi nella liberazione dell'ostaggio. (Fattispecie nella quale è stata negata la comunicabilità della circostanza al concorrente che - a liberazione dell'ostaggio già avvenuta, e nell'ignoranza dell'iniziativa già efficacemente e conclusivamente assunta dai complici - aveva condiviso la decisione di porre fine al sequestro, adoperandosi per la liberazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 118, Cod. Pen. art. 630 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)