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Sez. 3, Sentenza n. 1707 del 12/06/1973 (Rv. 364637 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - INDENNITA PER I - ATTRIBUZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO USO - CENSURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364637-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - INDENNITA PER I - ATTRIBUZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO USO - CENSURABILITA - ESCLUSIONE.*

Poiche l'art 1651 cod civ non conferisce all'affittuario il diritto all'indennita per i miglioramenti ma ne rimette l'attribuzione alla facolta discrezionale del giudice, l'affittuario non e legittimato a dolersi del mancato Esercizio da parte del giudice di tale potere discrezionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1651

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)