Sez. 3, Sentenza n. 1707 del 12/06/1973 (Rv. 364637 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - INDENNITA PER I - ATTRIBUZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO USO - CENSURABILITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - INDENNITA PER I - ATTRIBUZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO USO - CENSURABILITA - ESCLUSIONE.*
Poiche l'art 1651 cod civ non conferisce all'affittuario il diritto all'indennita per i miglioramenti ma ne rimette l'attribuzione alla facolta discrezionale del giudice, l'affittuario non e legittimato a dolersi del mancato Esercizio da parte del giudice di tale potere discrezionale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1651
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)