Sez. 3, Sentenza n. 2138 del 27/05/1975 (Rv. 375900 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITA PER I) - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITA PER I) - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
All'affittuario coltivatore diretto puo essere attribuita, a norma dell'art 1651 cod civ, un'indennita per miglioramenti consistenti in opere di trasformazione culturale, quando queste determinino un aumento durevole della produttivita e, quindi, della capacita di reddito del fondo, da valutarsi secondo criteri oggettivi. (V 1707/73, mass n 364637).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1651
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)