Sez. L, Sentenza n. 10174 del 30/04/2013 (Rv. 626442 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Disciplina di emersione ex art. 44, comma terzo, legge n. 289 del 2002 - Applicabilità agli illeciti già accertati prima dell'entrata in vigore della norma - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE
In tema di divieto di cumulo tra redditi da lavoro e pensioni di anzianità, la disciplina di emersione prevista dall'art. 44, terzo comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si applica agli illeciti già accertati e contestati dall'I.N.P.S., prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione, sia perché il legislatore del 2002 non ha introdotto una generale sanatoria di tutti i comportamenti elusivi, sia perché mancherebbe, in radice, la spontanea iniziativa del pensionato che ha posto l'ente previdenziale al corrente della propria situazione di inadempimento e richiede, pertanto, di giovarsi delle norme agevolative.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 44 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)