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Sez. L - , Sentenza n. 27445 del 20/11/2017 (Rv. 646272 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Divieto di cumulo tra redditi da lavoro e pensione di anzianità - Sanatoria ex art. 44, comma 3, della l. n. 289 del 2002 - Autodenuncia antecedente l'entrata in vigore della legge - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646272-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE

In tema di divieto di cumulo tra redditi di lavoro e pensione di anzianità, la sanatoria prevista dall’art. 44, comma 3, della l. n. 289 del 2003, è applicabile anche in favore dei pensionati che al 1° gennaio 2003, epoca di entrata in vigore della legge, avevano in corso una procedura di recupero dell'indebito pensionistico in conseguenza di un’autodenuncia, non essendovi alcun elemento, né testuale né logico, che consenta di differenziare la posizione di chi si denunci dopo, da chi lo abbia fatto prima, e risultando iniquo trattare in modo peggiore chi prima della legge abbia denunciato la propria situazione spontaneamente, rispetto a chi, rimasto silente, lo abbia fatto dopo per beneficiare della normativa agevolativa.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 44 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)