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Sez. L, Sentenza n. 24916 del 17/09/2024 (Rv. 672467-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione anticipata - Art. 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 - Contribuzione figurativa - Rilevanza - Art. 24, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 - Contribuzione effettiva - Necessità.
Stato
decisa il 2024-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672467-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

In tema di pensione anticipata, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, il presupposto contributivo è integrato anche dal versamento dei contributi figurativi, diversamente da quanto previsto nel sistema di cui al successivo comma 11 che - consentendo l'accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo - richiede, invece, l'effettivo versamento della contribuzione.

Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 10 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 11 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)