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Sez. L, Sentenza n. 20363 del 17/06/2026 (Rv. 679330-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' | Pensione anticipata di vecchiaia - Requisiti - Regime derogatorio per le lavoratrici con età anagrafica di almeno sessanta anni al 31 dicembre 2012 - Anzianità contributiva di almeno venti anni - Integrabilità solo con periodi contributivi correlati a rapporti di lavoro dipendente - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679330-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA'

Il requisito dell'anzianità contributiva di almeno venti anni, richiesto dalla norma eccezionale di cui all'art. 24, comma 15-bis, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, per la pensione anticipata di vecchiaia a beneficio delle lavoratrici dipendenti del settore privato, le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, non deve necessariamente essere integrato da periodi contributivi correlati esclusivamente a rapporti di lavoro dipendente privato, potendolo essere anche da periodi contributivi relativi a gestioni diverse, purché collocate all'interno dello stesso sistema assicurativo.

Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 15 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)