Sez. L, Sentenza n. 17061 del 11/08/2016 (Rv. 640901 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Comunicazioni ex art. 4, commi 2 e 9, della l. n. 223 del 1991 - Divergenza nel numero degli esuberi dichiarati - Conseguenze - Inefficacia dei licenziamenti - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di licenziamento collettivo, l'eventuale divergenza nel numero degli esuberi tra comunicazione preventiva e comunicazione finale ex art. 4, commi 2 e 9, della l. n. 223 del 1991, non costituisce, di per sé, ragione di illegittimità della risoluzione del singolo rapporto di lavoro, potendo rappresentare il frutto della procedura finalizzata a promuovere l'esame congiunto tra impresa e organizzazioni sindacali.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 10 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)