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Sez. L, Sentenza n. 12095 del 13/06/2016 (Rv. 640030 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Incompletezza della comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991 - Conseguenze - Tutela indennitaria - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640030-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In forza dell'art. 5, comma 3, della l. n. 223 del 1991, come sostituito dall'art. 1, comma 46, della l. n. 92 del 2012, all'incompletezza della comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991 - che integra una violazione delle procedure previste dallo stesso articolo - consegue l'applicazione, in favore del lavoratore licenziato, della sola tutela indennitaria di cui all'art. 18, comma 7, st.lav., nella misura tra 12 e 24 mensilità.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 221 art. 4 com. 9, Legge 23/07/1991 num. 221 art. 5 com. 3, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)