diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4133 del 15/09/1978 (Rv. 393759 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - MANCATO DEPOSITO DEGLI ATTI - IMPROCEDIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393759-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - MANCATO DEPOSITO DEGLI ATTI - IMPROCEDIBILITA.*

La sanzione dell'improcedibilita per il mancato deposito degli Atti, di cui al secondo comma dell'art 369 cod proc civ, si applica anche al regolamento di giurisdizione, per effetto del rinvio contenuto nell'art 41 cod proc civ, il quale stabilisce che la relativa istanza si propone con ricorso a norma degli artt 364 e seguenti cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)