diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5427 del 18/10/1979 (Rv. 402010 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - OBBLIGO DI PRODUZIONE DELLA SENTENZA NON DI MERITO - INSUSSISTENZA - RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO D'UFFICIO - NECESSITA - CONDIZIONI - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITA DELL'ISTANZA.*
Stato
decisa il 1979-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402010-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - OBBLIGO DI PRODUZIONE DELLA SENTENZA NON DI MERITO - INSUSSISTENZA - RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO D'UFFICIO - NECESSITA - CONDIZIONI - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITA DELL'ISTANZA.*

In tema di regolamento di giurisdizione, proposto dopo una sentenza che si assume resa dal giudice di primo grado esclusivamente sulla giurisdizione, l'applicabilita dell'art 369 cod proc civ, in forza del rinvio contenuto nel primo comma dell'art 41 cod proc civ, se, da una parte, non puo implicare il dovere del ricorrente di produrre copia di detta sentenza, come previsto dal secondo comma n 2 del citato art 369, in considerazione del carattere preventivo del regolamento medesimo, comporta, dall'altra, l'Obbligo del ricorrente stesso di richiedere, a pena d'improcedibilita dell'istanza, la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ai sensi e con le modalita del successivo terzo comma della predetta norma, ove tale fascicolo si renda necessario per la decisione, come quando sia indispensabile per il controllo sul contenuto di quella pronuncia, al fine di escludere che essa abbia risolto anche questioni di merito e che sia conseguentemente preclusiva della proponibilita del regolamento. (V 4133/78, mass n 393759).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)