Sez. 5, Sentenza n. 2815 del 28/11/1995 Cc. (dep. 27/12/1995) Rv. 203589 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere | Disposizioni di cui alla legge n. 332/1995 - Cassazione - Provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore della legge - Rilevanza - Esclusione - Ragione: funzione del giudice di legittimità - Controllo del rispetto delle norme vigenti al momento della emanazione dell'atto - Fattispecie: osservanza del termine per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere
Le norme processuali introdotte con la legge 8 agosto 1995, n. 332, recante modifica al regime delle misure cautelari, pur trovando immediata applicazione in relazione agli atti da compiere, non assumono rilevanza nel giudizio di cassazione relativo a provvedimenti adottati prima della loro entrata in vigore, perché il giudice di legittimità è tenuto a controllare solo se il provvedimento impugnato sia stato assunto nel rispetto delle norme processuali allora vigenti, non già ad applicare la normativa sopravvenuta all'emanazione di esso. (Fattispecie relativa all'applicabilità del termine di decadenza per la trasmissione degli atti al tribunale, fissato dall'art. 16, terzo comma legge n. 332/95). (Conf., sez. V, 24 novembre 1995, n. 2442, Moccia, Contra: sez. II, cc 13 ottobre 1995, n. 4220, Corvino; sez. VI, cc 19 settembre 1995, Lorenzetti, sez. II, cc 26 ottobre 1995, n. 4495, Carriola, sez. V, cc 7 novembre 1995, D'Eramo; sez. V, cc 7 novembre 1995, Uberti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)