Sez. 6, Sentenza n. 1720 del 07/05/1999 Cc. (dep. 05/08/1999) Rv. 214184 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Inosservanza - Sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 1998 - Procedimenti incidentali già esauriti prima della emanazione della predetta sentenza - Preclusione endoprocessuale - Giudicato cautelare - Automatica perdita di efficacia del provvedimento cautelare - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
L'interpretazione data dalla Corte costituzionale con la sentenza 232 del 1998 (che ha chiarito che il termine di cinque giorni, entro il quale gli atti devono pervenire al giudice del riesame, decorre dal momento di presentazione della richiesta al tribunale e non da quello in cui l'autorità procedente riceve avviso) non esplica effetti in quei procedimenti nei quali, al momento di emanazione della predetta sentenza, la fase incidentale "de libertate" risultava già conclusa con decisione definitiva. Infatti, la sanzione processuale di cui al comma 10 dell'art. 309 cod.proc.pen.è finalizzata ad assicurare rapidità e certezza al procedimento di controllo di legittimità della custodia cautelare; a tanto consegue che, una volta che detto procedimento si sia esaurito con la verifica della sussistenza dei presupposti probatori e cautelari della detenzione, si esaurisce, del pari, la posizione giuridica processuale legata al rispetto dei termini temporali del procedimento. Non vi sarebbe infatti, in tal caso, ragione di invocare il mancato rispetto dei termini posti a presidio della celerità e certezza del procedimento, perché tale esigenza appare ormai superata dalla intervenuta decisione sul punto. (Fattispecie in cui, nel procedimento di riesame -conclusosi prima della emanazione della sentenza della Corte costituzionale 232/98- non era stata dedotta né rilevata di ufficio l'inosservanza del termine di cui al comma quinto dell'art. 309 cod.proc.pen. La Cassazione ha ritenuto che, essendosi in tal caso il procedimento concluso, con l'accertamento della legittimità sostanziale della misura restrittiva, si era, di conseguenza, verificata una preclusione endoprocessuale, che poteva essere superata solo con la deduzione di questioni di merito attinenti alla legittimità della misura, ma non anche con la deduzione della violazione dei termini da calcolarsi secondo la interpretazione della Corte costituzionale, successivamente intervenuta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)