Sez. 1, Sentenza n. 13235 del 10/02/1986 Ud. (dep. 25/11/1986) Rv. 174395 - 01
AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI PENALI - RAPPORTO DI DIPENDENZA - ACCERTAMENTO - CONCRETA IMPOSSIBILITÀ DI DECIDERE UNA QUESTIONE - OGGETTO DEL GIUDIZIO - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE - LIMITI - CASI DI RINVIO OBBLIGATORIO DEL PROCEDIMENTO - RIMEDI.*
AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI PENALI - RAPPORTO DI DIPENDENZA - ACCERTAMENTO - CONCRETA IMPOSSIBILITÀ DI DECIDERE UNA QUESTIONE - OGGETTO DEL GIUDIZIO - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE - LIMITI - CASI DI RINVIO OBBLIGATORIO DEL PROCEDIMENTO - RIMEDI.*
L'accertamento del rapporto di dipendenza di un procedimento rispetto ad altro discende, di volta in volta, da elementi la cui valutazione è rimessa alla discrezione del giudice, nel senso che appartiene a quest'ultimo, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, lo stabilire se per risolvere tutte le questioni poste ad oggetto della decisione finale, sia o no necessario attendere la definizione della questione oggetto dell'altro procedimento e del suo convincimento il giudice deve dar conto con adeguata motivazione, per consentire, in Sede di legittimità, la verifica del corretto uso del potere affidatogli, sì che quando il giudice non disponga di elementi sufficienti per determinare il proprio convincimento e debba necessariamente attendere una pronuncia definitiva su questioni che formano oggetto dell'altro procedimento, il rinvio del procedimento è obbligatorio e la relativa decisione negativa può formare oggetto di motivo di ricorso per Cassazione. (V mass n 147361; (Conf mass n 169696; (contra mass n 161845; (contra mass n 159817; (contra mass n 151583).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)