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Sez. 2, Sentenza n. 5985 del 28/05/1993 (Rv. 482566 - 01)

Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Accessione - Occupazione di porzione di fondo attiguo - In genere | Costruzione occupante in parte l'area in comunione ed in parte il fondo attiguo di proprietà esclusiva - Principio dell'accessione - Applicabilità.
Stato
decisa il 1993-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482566-01

Proprietà - Acquisto - A titolo originario - Accessione - Occupazione di porzione di fondo attiguo - In genere

Posto che in virtù del principio dell'accessione (art. 934 cod. civ.) l'automatico acquisto della proprietà degli edifici costruiti sul suolo da parte del proprietario di questo è impedito, oltre che dalle eccezioni di cui agli artt. 935-938 cod. civ., solo da un diverso regolamento convenzionale o dalla legge (come nei casi dell'enfiteuta e dell'usufruttuario), non si sottrae a detto principio la costruzione occupante in parte l'area soggetta a regime di comunione ed in parte un fondo attiguo in proprietà esclusiva di uno dei comunisti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)