Sez. 2, Sentenza n. 11120 del 11/11/1997 (Rv. 509736 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - IN GENERE | Costruzione su suolo comune - Acquisto dei comproprietari - Sussistenza - Diverso contributo per le spese e possesso esclusivo, concordato verbalmente, dei piani che la compongono - Irrilevanza - Accordo scritto, contrario all' accessione - Necessità.
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - IN GENERE
Per il principio dell'accessione(art. 934 cod. civ.) la costruzione su suolo comune è anch'essa comune, mano a mano che si innalza, salvo contrario accordo scritto, "ad substantiam" (art. 1350 cod.civ.); pertanto, per l'attribuzione, in proprietà esclusiva, ai contitolari dell'area comune, dei singoli piani che compongono la costruzione, sono inidonei sia il corrispondente possesso esclusivo del piano; sia il relativo accordo verbale; sia il proporzionale diverso contributo alle spese.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)