diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11954 del 10/06/2016 (Rv. 640079 - 01)

DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - USO SPECIALE | Utilizzazione di beni demaniali - Canoni - Aumento - Art. 2, commi 2 e 43, della l. n. 350 del 2003 - Retroattività - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2016-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640079-01

DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - USO SPECIALE

In tema di canoni per l'utilizzo dei beni demaniali, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 42 e 43, della l. n. 350 del 2003, che stabilisce l'aumento del sestuplo dei canoni di attraversamento delle aree demaniali e patrimoniali dello Stato a partire dal 1 gennaio 1990, dovendosi ritenere tali disposizioni non in contrasto con l'art. 23 Cost. in quanto contenute in una legge e ragionevole la loro retroattività, che risponde all'esigenza di sanare lo stato d'incertezza relativo all'aumento del sestuplo già previsto fin dalla l. n. 165 del 1990 ma posto in discussione dall'annullamento dei relativi regolamenti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST., Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 42 CORTE COST., Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)