Sez. 1, Sentenza n. 18308 del 25/10/2012 (Rv. 624061 - 01)
DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - USO SPECIALE | Art.12, comma quinto, legge n. 165 del 1990 - Effetti - Aumento dei canoni dovuti - Modalità - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.
DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - USO SPECIALE
È legittimo il pagamento dei canoni maggiorati per l'utilizzazione dei beni demaniali (nella specie per attraversamenti aerei con elettrodotti senza infissione di pali ed altri manufatti), relativamente ai quali l'art. 12, comma quinto, della legge 26 giugno 1990, n. 165, dispone l'emanazione di un nuovo e autonomo provvedimento da emettersi in seguito alla rinnovazione dell'intero procedimento ovvero al riesame della situazione che ha determinato quello precedente; tale nuovo provvedimento ha, dunque, un effetto innovativo, e non meramente ricognitorio, comportando un onere effettivo sul fondo servente; ne discende che il potere regolamentare di rinnovazione attribuito alla P.A. è direttamente collegato all'art. 12, comma quinto, richiamato, che lo prevede a partire dall'anno 1990 e che sono, pertanto, legittimi gli aumenti previsti dal d.m. 258/1998 con decorrenza dall'anno anzidetto.
Riferimenti normativi: Legge 21/01/1949 num. 8 art. 7, Legge 26/06/1990 num. 165 art. 12, Decr. Minist. Finanze 02/03/1998 num. 258
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)