diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1236 del 07/09/1970 (Rv. 346887 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM< - IN GENERE - CONCLUSIONE PER ISCRITTO - NECESSITA - CONTESTUALITA DEI CONSENSI - NECESSITA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO AI CONTRATTI DI CUI SIA PARTE LA PA.*
Stato
decisa il 1970-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346887-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM< - IN GENERE - CONCLUSIONE PER ISCRITTO - NECESSITA - CONTESTUALITA DEI CONSENSI - NECESSITA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO AI CONTRATTI DI CUI SIA PARTE LA PA.*

Quando la legge richiede, per la stipulazione di un contratto, l'atto scritto ad substantiam, non e sufficiente che il negozio sia provato per iscritto, tramite un qualsiasi documento, essendo indispensabile che sia concluso per iscritto. A tal fine non e tuttavia necessaria la contestualita dei consensi, potendo la volonta dei contraenti risultare da due o piu documenti distinti, purche ciascuno di essi contenga l'espressione della volonta di una parte, diretta all'altra, di addivenire alla conclusione del contratto. Il principio e applicabile anche nel caso in cui una delle parti sia un ente pubblico. (V 1169, 67, mass n 327611).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)