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Sez. 1, Sentenza n. 1803 del 09/06/1972 (Rv. 358782 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SCRITTI NON CONTESTUALI - IDONEITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358782-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SCRITTI NON CONTESTUALI - IDONEITA - CONDIZIONI.*

Nell'ipotesi in cui la Forma scritta sia richiesta ad substantiam, gli elementi essenziali del negozio giuridico possono risultare anche da scritti non contestuali; ma in tal caso e necessario che la separata dichiarazione con la quale una delle parti abbia espresso il suo consenso conservi la volonta di concludere il negozio, in modo che lo scritto costituisca l'estrinsecazione formale della volonta contrattuale e sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volonta. (nella specie e stato ritenuto che esattamente i giudici del merito avevano escluso che la sottoscrizione della cambiale da parte dello emittente o dell'avallante potesse importare manifestazione di volonta diversa da quella diretta all'assunzione di un Obbligo di pagamento di denaro o di garantire tale pagamento). (Conf 1305'70, mass n 347017). (Conf 1236'70, mass n 346887). (Conf 1824'67, mass n 340927).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)