Sez. T, Sentenza n. 8718 del 02/04/2025 (Rv. 674414-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Intervento adesivo autonomo - Ente impositore - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio tributario promosso contro l'agente della riscossione è ammissibile l'intervento adesivo autonomo da parte dell'ente impositore, trattandosi di facoltà consentita dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 non soltanto per i destinatari dell'atto impositivo, ma anche per le parti del rapporto tributario controverso, incluso certamente l'ente titolare della pretesa tributaria.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)