Sez. 5 - , Ordinanza n. 6854 del 11/03/2021 (Rv. 660772 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Intervento adesivo dipendente - Responsabilità solidale-dipendente - Ammissibilità - Fondamento - Responsabilità paritetica - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, è ammissibile l'intervento adesivo dipendente del terzo che sia destinatario potenziale o mediato dell'atto impugnato, in quanto, essendo solidalmente responsabile dell'obbligazione tributaria insieme con il contribuente, è titolare di un rapporto dipendente o connesso rispetto a quello da esso costituito, sì da poter essere chiamato successivamente ad adempiere in luogo di altri, mentre è da escludere in caso di responsabilità paritetica, nella quale il presupposto di imposta è realizzato congiuntamente da più persone, ciascuna delle quali risponde, nei rapporti interni, "pro quota". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'intervento adesivo dipendente del "sostituito" di imposta nel giudizio per poter beneficiare della definizione agevolata della controversia ex l. n. 289 del 2002 cui aveva aderito il "sostituto").
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 10 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 35, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105 com. 2, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 344, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)