Sez. 1, Sentenza n. 3527 del 25/06/1979 (Rv. 399946 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI - A PERSONA IRREPERIBILE - DEPOSITO DELL'ATTO NELLA CASA COMUNALE ED AFFISSIONE DELL'AVVISO NELL'ALBO - REQUISITI NECESSARI - OMISSIONE - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI - A PERSONA IRREPERIBILE - DEPOSITO DELL'ATTO NELLA CASA COMUNALE ED AFFISSIONE DELL'AVVISO NELL'ALBO - REQUISITI NECESSARI - OMISSIONE - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*
Nelle forme di notificazione previste per le ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna dell'atto al destinatario o a persona a lui legata da particolari rapporti considerati dalla legge come idonei ad assicurare il recapito dell'atto - sia in via generale nel codice di rito (artt 140 e 143 cod proc civ), sia nelle leggi speciali (ad esempio: art 38, lett F, del DPR 29 gennaio 1958, n 645) - il deposito dell'atto nella casa comunale rappresenta, insieme con l'affissione dell'avviso nell'albo, un elemento della fattispecie di carattere essenziale, in quanto indispensabile per mettere il destinatario in condizione di entrare in possesso del documento a lui destinato, di talche, non risultando compiuta l'attivita della consegna dell'atto o quella sostitutiva prevista dalla legge, non vengono in considerazione le norme che disciplinano gli effetti della fattispecie, nemmeno quelle che ne sanciscono la nullita, ma si versa in caso di inesistenza della notificazione. (Conf 2720/78, mass n 392100).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 lett. F CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)