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Sez. L, Sentenza n. 2720 del 29/05/1978 (Rv. 392100 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - A INCAPACI - RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA - FORMALITA - SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA CON L'AVVISO DI RICEVIMENTO - OMISSIONE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - INVALIDITA.*
Stato
decisa il 1978-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392100-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - A INCAPACI - RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA - FORMALITA - SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA CON L'AVVISO DI RICEVIMENTO - OMISSIONE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - INVALIDITA.*

Nel caso in cui non sia possibile eseguire la consegna dell'atto da notificare per irreperibilita, incapacita o rifiuto del destinatario, occorre, perche si produca l'effetto giuridico della notifica, che siano compiute tutte e tre le formalita previste dall'art 140 cod proc civ (deposito di copia dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito, e spedizione della raccomandata), onde l'omissione dell'ultima formalita importa l'inesistenza della notificazione stessa. Pertanto, non puo ritenersi tempestivamente proposta l'opposizione a decreto ingiuntivo quando, procedendosi alla sua notificazione a termini dell'art 140, pur essendo stati il deposito dell'atto nella casa comunale, e l'affissione dell'avviso di deposito, compiuti entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'ingiunzione, non sia stata spedita entro il detto termine la raccomandata, con l'avviso di ricevimento (non occorrendo anche che, entro lo stesso termine, la raccomandata sia stata ricevuta dal destinatario). (Conf 1707/76, mass n 380473).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)