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Sez. L, Sentenza n. 1247 del 27/02/1986 (Rv. 444707 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - ALL'INAM - NOTIFICA NELLA SEDE PROVINCIALE ED IN PERSONA DEL DIRETTORE PROVINCIALE - NULLITÀ - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1986-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444707-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - ALL'INAM - NOTIFICA NELLA SEDE PROVINCIALE ED IN PERSONA DEL DIRETTORE PROVINCIALE - NULLITÀ - SANATORIA.*

La notifica dell'atto introduttivo del giudizio da parte dello assicurato nei confronti dell'INAM eseguita non nella Sede centrale dell'istituto in persona del Presidente, che ne ha la legale rappresentanza, ma nella Sede provinciale ed in persona del direttore provinciale, è nulla ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ.. vertendosi, tuttavia, in tema di notificazione eseguita presso soggetto e luogo avente pur sempre riferimento certo con il destinatario dell'atto, non si configura una nullità assoluta bensì sanabile ex tunc, oltre che per effetto della Costituzione della parte, anche mediante la rinnovazione della notificazione nel termine perentorio assegnato all'attore a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.. (V 4336/78, mass n 394008; (V 138/64, mass n 300191).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)