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Sez. 2, Sentenza n. 138 del 21/01/1964 (Rv. 300191 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONE - PERSONE GIURIDICHE - INAM - MODALITA - NOTIFICA AD UFFICIO PERIFERICO - MANCATA DELEGA DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE - NULLITA DELLA CITAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1964-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300191-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONE - PERSONE GIURIDICHE - INAM - MODALITA - NOTIFICA AD UFFICIO PERIFERICO - MANCATA DELEGA DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE - NULLITA DELLA CITAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - SANATORIA.*

L' istituto nazionale per l'Assicurazione contro le malattie (INAM) e una persona giuridica di diritto pubblico e la rappresentanza legale dell'ente e riservata al suo Presidente, ai sensi del tassativo disposto dell'art. 14 lett. A. Della legge 11 gennaio 1943, n. 138' e, se e vero che l'ultimo comma del citato articolo consente al Presidente di delegare la legale rappresentanza dell' istituto ai direttori degli uffici periferici, tuttavia, a tal fine, e necessario un regolare atto scritto di investitura, in armonia ai principi che regolano l'attivita della pubblica amministrazione. Qualora manchi tale delega, pertanto, la citazione in giudizio dello istituto deve avvenire, non solo con regolare vocatio in ius del Presidente dello stesso, ma altresi mediante notifica dell'atto presso la Sede centrale dell' INAM di Roma, rispettando, in conseguenza, i termini minimi di comparizione stabiliti dall'art. 163 bis cod. proc.civ.. atteso il carattere perentorio di tali termini, qualora la citazione sia pure contenente regolare vocatio in ius del Presidente dello INAM, sia notificata ad un ufficio periferico dell' istituto, con fissazione del termine di comparizione in rapporto a tale localita, rientrante nella circoscrizione del tribunale adito, anziche rispettare il termine relativo alla notifica in circoscrizione di altra Corte di appello (Roma), la citazione medesima deve essere ritenuta nulla, e la nullita e rilevabile anche ex officio, tranne la sanatoria con effetto ex nunc conseguente alla Costituzione del convenuto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)