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Sez. 3, Sentenza n. 4694 del 11/12/2002 Ud. (dep. 31/01/2003) Rv. 224736 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE | Compiti dell'I.N.F.S. - Abbattimento selettivo di specie nocive - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224736-01

CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE

In tema di reati venatori, la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è rivolta ad apprestare le più ampie forme di tutela della fauna selvatica, nell'ambito di una normativa che disciplina anche l'attività venatoria quale mezzo consentito di cattura e di abbattimento delle specie protette nei limiti imposti dalla stessa legge; sicché la fauna selvatica, in quanto appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, può essere sottratta alla sua destinazione naturale solo nei limiti e con le modalità previste dalla legge. Ne consegue che ai sensi degli artt. 7 e 19 della detta legge il potere deliberante in materia di controllo della fauna selvatica, nella cui nozione rientra la previsione di abbattimento selettivo di specie nocive o l'adozione di misure atte a determinare la riduzione numerica di alcune specie in favore di altre incompatibili con le prime e ritenute meritevoli di maggior tutela, è attribuito in via esclusiva alle Regioni. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la distruzione di una specie "scoiattolo grigio" introdotta dal nord America, ritenuta dannosa per le coltivazioni agricole e per la sopravvivenza di una specie autoctona, non rientrasse fra i compiti dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica previsti dalla legge n. 157 del 1992).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 4, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 7, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)