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Sez. 3, Sentenza n. 20678 del 11/03/2004 Ud. (dep. 04/05/2004) Rv. 228916 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE | Contenuto del divieto dell'attività venatoria di cui all'art. 18 legge n. 157 del 1992 - Disciplina dettata dalla Regioni - Disciplina statale - Applicazione residuale - Carattere generale del divieto - Limitazione dei destinatari ai soli non residenti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228916-01

CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE

Il contenuto del divieto dell'attività venatoria, come enunciato nell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), va individuato facendo ricorso alla legge regionale, poiché il comma primo della citata disposizione attribuisce alle Regioni il potere di stabilire il calendario dell'intera annata venatoria ed in questa materia la legge statale ha uno spazio di applicazione residuale, secondo quanto stabilito dall'art. 117 Cost. Inoltre il contenuto generale del divieto, in base al combinato disposto tra l'art. 18 e l'art. 30, lett. a) della citata legge, non cessa di essere tale anche nel caso in cui la legislazione regionale individui i destinatari di esso solo nei soggetti non residenti nella Regione stessa, con la finalità di tutelare la fauna dagli abbattimenti eccessivi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 18 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)