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Sez. L, Sentenza n. 765 del 24/01/1992 (Rv. 475420 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - In genere | Periodi di lavoro subordinato con trattamento obbligatorio di previdenza ma senza dar luogo a trattamento di pensione - Beneficio della cd. neutralizzazione ex art. 37, ultimo comma, D.P.R. n. 818 del 1957 - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 1992-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475420-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - In genere

L'art. 37, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, nel prevedere il beneficio della cd. neutralizzazione, agli effetti ivi indicati, dei "periodi di lavoro subordinato per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a trattamento di pensione", si riferisce, senza distinzione o limitazione alcuna, a qualsiasi forma di previdenza (obbligatoria), purché collegata ad un rapporto di lavoro dipendente, e quindi anche a rapporti di pubblico impiego (alle dipendenze delle Stato, degli enti locali o di altri enti pubblici) in relazione ai quali esista una forma di previdenza obbligatoria.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38 n. 2, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)