diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1712 del 17/02/1987 (Rv. 451096 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ART. 18 D.L. N. 918 DEL 1968 - APPLICABILITÀ - IMPRESA - NATURA INDUSTRIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI IMPRESA INDUSTRIALE EX ARTT. 2082, 2195 E 2555 COD. CIV. - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI VIGILANZA - CARATTERE INDUSTRIALE - APPLICAZIONE DI DETTO BENEFICIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 18 CITATO IN RELAZIONE ALL'ART. 81, QUARTO COMMA, COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1987-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451096-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ART. 18 D.L. N. 918 DEL 1968 - APPLICABILITÀ - IMPRESA - NATURA INDUSTRIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI IMPRESA INDUSTRIALE EX ARTT. 2082, 2195 E 2555 COD. CIV. - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI VIGILANZA - CARATTERE INDUSTRIALE - APPLICAZIONE DI DETTO BENEFICIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 18 CITATO IN RELAZIONE ALL'ART. 81, QUARTO COMMA, COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Per stabilire se un'impresa abbia o no natura industriale, al fine dell'applicabilità dello sgravio contributivo previsto dall'art. 18, primo comma del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089), occorre far riferimento - poiché tale disciplina non detta al riguardo un proprio criterio né rinvia ad altre specifiche Disposizioni - alla nozione generale d'impresa industriale ai sensi degli artt. 2082, 2195 e 2555 cod. civ.. pertanto, il beneficio anzidetto spetta alle imprese che svolgono attività di vigilanza, dovendo riconoscersi la natura industriale di tali imprese, in quanto produttive - attraverso l'organizzazione di capitale e lavoro - di servizi. L'eccezione d'illegittimità costituzionale del citato art. 18, sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sul rilievo che la norma denunciata, ove interpretata nel senso dell'estensibilità degli sgravi contributivi alle imprese di vigilanza, sarebbe priva di copertura finanziaria, è manifestamente infondata. (V 4515/86, mass n 447261; (V 1604/85, mass n 439594).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 81, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)