Sez. L, Sentenza n. 5609 del 15/10/1988 (Rv. 460164 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI - PRESUPPOSTI - CARATTERE INDUSTRIALE DELL'IMPRESA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - IMPRESE DI VIGILANZA - INCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 81 COST. - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI - PRESUPPOSTI - CARATTERE INDUSTRIALE DELL'IMPRESA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - IMPRESE DI VIGILANZA - INCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 81 COST. - INSUSSISTENZA.*
Per stabilire se un'impresa abbia, o meno, carattere industriale, ai fini dell'applicabilità degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089, occorre far riferimento ai criteri generali contenuti nell'art. 2195 cod. civ., atteso che la suddetta disciplina speciale non detta al riguardo un proprio criterio, né rinvia ad altre specifiche Disposizioni. Pertanto, sono da comprendere nel settore industriale le attività dirette alla produzione di beni e servizi, mediante la realizzazione di un risultato economico nuovo ottenuto utilizzando, elaborando e trasformando i fattori predisposti dall'imprenditore. Rientra invece nel settore commerciale l'attività diretta all'intermediazione nella circolazione dei prodotti; mentre è ausiliaria quella finalizzata ad agevolare la funzione tipica di altre attività economiche. Consegue che i benefici suddetti spettano anche alle imprese che svolgano attività di vigilanza, stante in loro carattere industriale, in quanto imprese produttive di servizi e non meramente ausiliarie di altre attività economiche, senza che risulti violato - come ha riconosciuto la Corte costituzionale nella sentenza n. 12 del 1987 - il disposto dell'art. 81 della Costituzione sotto il profilo che un'interpretazione estensiva della nozione di impresa industriale, estesa anche alle imprese di vigilanza, priverebbe la suddetta legge n. 1089 di copertura finanziaria. (Conf 7738/87, mass n 455583; (Conf 3022/87, mass n 452119; (Conf 1712/87, mass n 451096).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 81, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 19, Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)