Sez. 3, Sentenza n. 3160 del 13/05/1980 (Rv. 406956 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - FATTISPECIE (DANNI DERIVANTI DA INFILTRAZIONI D'ACQUA PER GUASTI DELLA RELATIVA CONDUTTURA).*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - FATTISPECIE (DANNI DERIVANTI DA INFILTRAZIONI D'ACQUA PER GUASTI DELLA RELATIVA CONDUTTURA).*
La presunzione di colpa stabilita dall'art 2051 cod civ (ritenuta applicabile, nella specie, a carico dell'ente proprietario della rete idrica, in relazione a danni da infiltrazioni d'acqua cagionati a terzi) importa che il custode, per andare esente da responsabilita, debba fornire la prova positiva del fortuito, della forza maggiore o del fatto del terzo e, correlativamente, esonera il danneggiato dall'Onere di dimostrare la colpa del custode medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)