Sez. 3, Sentenza n. 10556 del 23/10/1998 (Rv. 520044 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Superamento - Nel caso di positivo accertamento della riconducibilità esclusiva del danno al fatto al terzo - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., è esclusa dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del condominio per i danni causati da un rigurgito della conduttura condominiale di abduzione delle acque, occlusa da oggetti ivi scaricati da un condomino).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)