Sez. 1, Sentenza n. 8334 del 26/05/1998 Ud. (dep. 15/07/1998) Rv. 211143 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Rifiuto della parte offesa - Riconoscimento dell'attenuante - Condizioni.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
Per la concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., qualora la parte offesa abbia rifiutato o abbia dichiarato di voler rinunciare all'offerta di danaro, è necessario che l'imputato, comunque, abbia messo a disposizione la somma di danaro mediante offerta reale, al fine di consentire al giudice di valutare la serietà e la congruità della stessa. Deve, pertanto, ritenersi legittimo il diniego dell'attenuante in esame qualora il giudice non sia stato messo in grado di valutare l'effettività dell'offerta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)